Progetto di Legge Regionale per l'indizione e lo svolgimento
del referendum sull'indipendenza del Veneto
Articolo 1
1. Il Consiglio Regionale del Veneto prende atto e dichiara che il Veneto fu annesso al neonato Regno d'Italia a seguito di un plebiscito celebratosi il 21 e 22 ottobre del 1866, plebiscito che, lungi dal rispettare le garanzie internazionali stabilite nel Trattato di pace stipulato a Vienna il 3 ottobre 1866 fra il Regno d’Italia e l’Impero d’Austria, e che vincolava l’annessione del Veneto all’Italia risorgimentale “sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate”, si tenne invece in totale spregio della loro volontà, sotto il controllo militare delle truppe sabaude che avevano già occupato i territori, e quindi senza nessuna libertà di espressione politica, senza la benché minima garanzia di segretezza del voto, che fu palese e con schede e urne separate per il Sì e per il NO, con gravi minacce di ritorsioni per chiunque avesse voluto votare contro l'annessione, con una partecipazione limitata ad appena il 27% della popolazione e con esclusione di quanti erano contrari all’annessione e indiscriminato reclutamento invece dei suoi fautori, a iniziare dai garibaldini, ammessi a votare più volte.
2. Il Consiglio Regionale del Veneto prende atto e dichiara pertanto che un siffatto plebiscito fu artefatto e truffaldino, come ammesso anche dalla storiografia più seria, e a maggior ragione oggi, in base alle regole che l’odierno diritto internazionale si è dato, con riferimento alle modalità di segretezza e riservatezza nell’espressione del voto popolare, che dev’essere sempre libero da coercizioni di qualsiasi sorta; e che dunque il cosiddetto plebiscito del 1866 non possa in nessun caso essere considerato valido e che anzi quell'atto formale di annessione del Veneto all'Italia, rechi in sé un vizio insanabile d’illegittimità fin dall'origine.
3. Il Consiglio Regionale del Veneto ritiene pertanto, in ragione di quanto sopra, che sia necessario e urgente verificare la effettiva volontà del popolo veneto a far parte dello Stato unitario italiano, tramite la celebrazione di un vero referendum, che garantisca le più elementari regole di libertà politica, corretta informazione e segretezza del voto da parte dei cittadini veneti.
Articolo 2
1. Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto indìce un referendum per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il Veneto ritorni ad essere uno Stato indipendente e sovrano? Sì o No?”.
2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune ricompreso entro il territorio della Regione del Veneto. Il quesito sarà ritenuto approvato e vincolante, se la maggioranza assoluta dei voti validi si sarà espressa per il sì, quale che sia il numero di coloro che hanno preso parte al voto.
3. Il Consiglio Regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto della Regione del Veneto e al fine di razionalizzare i costi di espletamento della consultazione, fissa con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, la data di svolgimento del referendum di cui al primo comma, in modo da farla coincidere con la data della consultazione referendaria sull’autonomia del Veneto, di cui all’art. 2, comma 1, punto 1), della Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 15 e/o di altra consultazione referendaria o elettorale, la più prossima possibile.
4. Entrambe le consultazioni referendarie sull’autonomia e sull’indipendenza, di cui al precedente comma, dovranno in ogni caso essere celebrate congiuntamente entro 10 mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
5. Ai cittadini elettori entrambi i quesiti referendari, rispettivamente vertenti sull’indipendenza e sull’autonomia del Veneto e di cui ai commi precedenti, saranno sottoposti su due schede separate.
Articolo 3
1. La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale dei risultati relativi allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge, saranno stabilite dalle disposizioni che saranno emanate dalla Giunta Regionale del Veneto entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o ai gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed ai Comitati promotori di referendum, sono estese anche agli enti e alle associazioni che, operando nel Veneto, per la loro attività politica o culturale dichiarata formalmente negli atti costitutivi e statuti registrati anteriormente all’approvazione della presente legge o in programmi elettorali accettati dal Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, hanno interesse positivo o negativo verso l’espressione del popolo veneto in ordine alla determinazione del proprio futuro. Dopo l’entrata in vigore della presente legge regionale, tali enti e associazioni, saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto entro un mese dalla loro richiesta. Detti soggetti confluiranno nei Comitati referendari per il Sì e per il No, che saranno i soli ammessi a fruire dei finanziamenti pubblici previsti al fine di rimborsarli delle spese di propaganda e di accesso agli strumenti di comunicazione di massa sostenute per lo svolgimento della campagna referendaria.
3. A garanzia della libera e corretta informazione sul referendum indetto, il Consiglio Regionale del Veneto assicurerà un’adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario, ponendo in essere tutti gli strumenti necessari, affinché l’insieme della popolazione e della società civile veneta abbiano tutte le informazioni e le conoscenze idonee all’esercizio del diritto di voto, promuovendo la loro partecipazione attiva alla consultazione.
Articolo 4
1. Il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, in esecuzione della Risoluzione n. 44, approvata con deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, si attiveranno, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite e/o di altri consessi internazionali e con Stati esteri, le iniziative più idonee a garantire l’indizione della consultazione referendaria sull’indipendenza del Veneto e ad assicurare altresì il monitoraggio delle procedure di voto.
2. Il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, in esecuzione della Risoluzione n. 44, approvata con deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, sono tenuti a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del popolo veneto a decidere del proprio ordinamento politico e della propria sovranità.
Articolo 5
1. Gli oneri correnti derivanti dall’attuazione della presente legge sono quantificati, solo per la parte eccedente rispetto ai costi previsti per lo svolgimento del referendum di cui alla Legge Regionale 19 giugno 2014 n. 15 e/o di altra consultazione referendaria o elettorale concomitante, in euro 500.000,00 per l’esercizio 2016. A tali oneri eccedenti si farà fronte con le entrate provenienti da erogazioni liberali e da donazioni da parte di cittadini ed imprese, versate su apposito conto corrente dedicato.
2. A sovvenire agli oneri eccedenti di cui al precedente comma potranno essere utilizzate altresì le somme residue non restituite, giacenti sul conto corrente aperto dalla Regione del Veneto nel 2014, con IBAN: IT 37 C 02008 02017 000103397411, per l'attuazione della legge 16/2014.
3. Le somme raccolte a termini del comma precedente e ritenute eccedenti rispetto agli oneri per la celebrazione del referendum sull’indipendenza del Veneto di cui alla presente legge, saranno destinate ad incrementare le risorse di cui all’art. 3, comma 2, atte a garantire una più ampia e capillare propaganda del referendum stesso. Le somme ulteriormente residuali saranno restituite ai donatori e agli enti eroganti.
Articolo 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.